GARANZIE
DESCRIZIONE
Il D.lgs. 122/2005 (Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122) è una norma italiana emanata per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, cioè quelli che acquistano un’abitazione prima che sia ultimata (ad esempio sulla carta o durante la costruzione). La finalità del decreto è proteggere i compratori nel caso in cui il costruttore o venditore fallisca o si trovi in difficoltà economiche prima della consegna dell’immobile. Inoltre tale decreto prevede l’obbligo della polizza decennale postuma, strumento di tutela per l’acquirente su eventuali difetti di un immobile da costruire o in corso di costruzione.
POLIZZA FIDEJUSSORIA
Il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, prima del versamento di qualsiasi somma, una fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia degli importi pagati fino al rogito notarile.
Tale fideiussione coprirà integralmente tutti gli anticipi, acconti e caparre. In caso di fallimento del costruttore, l’acquirente avrà diritto al rimborso integrale di ogni somma versata.
DECENNALE POSTUMA
Il costruttore è obbligato a stipulare un’assicurazione contro i difetti gravi dell’edificio (strutturali o impiantistici gravi) che coprirà l’immobile per i 10 anni successivi alla data di ultimazione dei lavori. Tale assicurazione dovrà essere consegnata all’acquirente al momento del rogito.